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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 101)
Istituzione dei consultori familiari

1)
Pubblicata nel B.U. 18 settembre 1979, n. 47.

Art. 1 (Istituzione dei consultori)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'istituzione di un servizio consultoriale per la famiglia, la coppia e i singoli, in ordine alle varie problematiche che la riguardano, in particolare nel campo dell'educazione alla paternità e maternità responsabile e dei mezzi atti a realizzarla.

(2) Tale servizio si svolge nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psico-fisica del cittadino.

(3) Per l'accesso al servizio ed il pagamento delle prestazioni socio-assistenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Per l'accesso alle prestazioni sanitarie ed il pagamento di eventuali partecipazioni alla spesa delle prestazioni farmaceutiche nonché quelle derivanti da accertamenti diagnostici si applica la vigente normativa in materia di assistenza sanitaria.2)

(4) L'istituzione e la gestione dei consultori può essere effettuata oltre che dalla Giunta provinciale, anche dai comuni o dai consorzi di comuni, che allo scopo nomineranno un proprio comitato di gestione.

(5) Consultori familiari possono essere istituiti e gestiti anche da istituzioni e associazioni private, che abbiano finalità sociali o sanitarie o assistenziali, senza scopo di lucro e che siano state preventivamente riconosciute idonee a svolgere tale funzione, in base ai principi contenuti nella presente legge, dalla Giunta provinciale.

(6) Ogni consultorio garantisce all'utente la consulenza nella propria lingua.

(7) In sede di attuazione della riforma sanitaria l'attività dei consultori familiari dovrà essere integrata nelle strutture delle unità socio-sanitarie.

2)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 2 (Finalità)

(1) Il servizio consultoriale si propone le seguenti finalità:

  1. favorire l'armonico sviluppo dei rapporti interpersonali della coppia sul piano psicologico, sessuale, sociale e sanitario, come pure del rapporto genitori-figli;
  2. fornire informazioni e rilasciare prescrizioni atte a promuovere o prevenire la gravidanza, individuando i metodi e le soluzioni per conseguire le finalità liberamente scelte dall'utente in ordine alla paternità e maternità responsabile;
  3. mantenere contatti con i servizi sanitari e di assistenza sociale alla famiglia esistenti nella propria zona di influenza, promuovendo la loro conoscenza e la loro utilizzazione, affinché siano assicurate la tutela sanitaria e l'assistenza socio-economica e psicologica della madre nella fase pre- e postconcezionale, nonché quella del bambino;
  4. offrire alle coppie un'adeguata consulenza prematrimoniale per la paternità e maternità responsabile e per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli;
  5. prevenire i casi di patologia connessa alla sessualità, oppure avviarli ad opportuno trattamento e fornire adeguate informazioni su tutti gli aspetti della patologia dermoceltica;
  6. informare la donna in stato di gravidanza sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e provinciale e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
  7. informare la donna sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
  8. attuare direttamente o proporre all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi;
  9. contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

(2) Le finalità di cui al presente articolo possono essere raggiunte mediante consulenze, educazione e informazione del singolo, della coppia e della famiglia, completate da attività volte all'informazione, divulgazione e conoscenza dei contenuti del servizio consultoriale dirette alla popolazione.

Art. 3 (Personale)

(1) Ogni consultorio deve disporre di un' équipe composta da:

  1. due consulenti familiari, di cui uno laureato in psicologia o pedagogia e l'altro col diploma di assistente sociale,
  2. un medico preferibilmente specializzato in ostetricia e ginecologia,
  3. un'ostetrica.

(2) Ogni consultorio può, inoltre, avvalersi della collaborazione di specialisti in genetica, urologia, dermatologia, sociologia, pediatria, neuropsichiatria e di altri specialisti, nonché di esperti in diritto, legislazione del lavoro, pedagogia e argomenti di morale.

(3) Qualora il medico di cui alla lettera b) del primo comma non fosse specializzato in ostetricia e ginecologia, il consultorio deve disporre anche di almeno un collaboratore esterno della specialità.

(4) Il personale di cui ai due precedenti commi, come pure il medico di cui alla lettera b) e l'ostetrica di cui alla lettera c) del primo comma, svolgono la propria attività o con un rapporto libero-professionale, previa stipulazione di apposita convenzione, o mediante incarico con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni della singole amministrazioni. I comuni e consorzi di comuni si avvalgono prioritariamente dell'opera delle ostetriche condotte.

(5) Per il funzionamento dei consultori familiari istituiti dai comuni e dai consorzi di comuni il personale di cui alla lettera a) del primo comma viene assunto a norma delle disposizioni vigenti per le suddette amministrazioni.

(6) Per il funzionamento dei consultori familiari provinciali è istituito il ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare di cui alla tabella allegata alla presente legge. Per l'accesso alla carriera direttiva del suddetto ruolo speciale è richiesta la laurea in psicologia o pedagogia. Per l'accesso alla carriera di concetto del suddetto ruolo speciale è richiesto il diploma di assistente sociale.

(7) Nel caso in cui non sia possibile reperire personale che, pur essendo in possesso di laurea in psicologia o pedagogia, non sia disposto ad assumere un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, la Provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi professionali regolati da apposite convenzioni.

(8) Ove non sia possibile reperire personale in possesso del diploma di assistente sociale, la Provincia, i comuni e i consorzi di comuni possono conferire incarichi con contratto di diritto privato a persone ritenute idonee allo scopo, purché in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore.

(9) Per il personale di cui ai commi quarto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di conferire incarichi, sia di lavoro subordinato che a titolo professionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(10) Il consultorio si avvale prioritariamente del personale delle strutture del servizio sanitario nazionale.

(11) Lo svolgimento dei servizi amministrativi dei consultori è assicurato da personale delle amministrazioni che gestiscono i consultori stessi.

(12) Il personale sanitario e sociale opera secondo modalità di lavoro di gruppo nella collegialità delle decisioni, nella corresponsabilità e in collegamento con altri operatori pubblici sanitari e sociali presenti nel territorio. La responsabilità del collegamento del lavoro di gruppo viene affidata ad un operatore del servizio proposto dai membri dell' équipe.

(13) L' équipe potrà essere affiancata da collaboratori esterni esperti in campo sociale, in materia sanitaria oppure nella problematica familiare più comune. Queste persone prestano a titolo di volontariato la propria collaborazione, assistendo le famiglie in difficoltà su di un piano pratico, aiutandole a realizzare i consigli ricevuti nel consultorio e mantenendo i contatti con altre strutture sociali di appoggio alla famiglia.

(14) Ai suddetti collaboratori viene, in ogni modo, assicurato il rimborso di spese eventualmente sostenute.

(15) Le persone che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio sono tenute ad osservare il segreto professionale e d'ufficio.

Art. 4 (Formazione del personale e supervisione dei casi)

(1) La Provincia assicura la formazione del personale addetto ai consultori pubblici e privati e in particolare degli operatori sociali e sanitari mediante la partecipazione a corsi di preparazione e di aggiornamento, a seminari di studi e ad altre iniziative di carattere specifico.

(2) Tali corsi e seminari saranno organizzati direttamente dalla Provincia, la quale potrà avvalersi di servizi di formazione all'attività consultoriale promossi da istituzioni pubbliche o private e da istituti universitari, autorizzandone l'utilizzazione da parte degli operatori interessati. La frequenza a determinati tipi di corsi di formazione e di aggiornamento per i singoli operatori si intende obbligatoria sia durante l'assunzione in prova che periodicamente nel corso del rapporto di impiego secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione.

(3) Gli operatori consultoriali possono rivolgersi ad esperti da scegliere preferibilmente fra i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per la supervisione dei casi trattati dai consultori.

(4) La Provincia si riserva di parificare ai propri corsi la frequenza di corsi organizzati da altre istituzioni pubbliche e private aventi le medesime finalità di cui al presente articolo.

Art. 5 (Finanziamento dei consultori familiari)  delibera sentenza

(1) A partire dal 1° gennaio 1998 al finanziamento della spesa corrente dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali per le attività e le prestazioni socio-assistenziali e le aziende speciali unità sanitarie locali per le attività e le prestazioni sanitarie.

(2) La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni da finanziare a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali e delle aziende speciali unità sanitarie locali nonché le modalità di pagamento. A tal fine gli enti gestori dei servizi sociali e le aziende speciali unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i consultori.

(3) La Provincia può assegnare contributi per le spese di investimento ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni.3)

massimeDelibera N. 1572 del 08.06.2009 - Aumento delle Tariffe delle prestazioni erogate dai Consultori familiari - revoca della delibera n. 1020 del 29.03.2004
3)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16;

Art. 6 (Dichiarazione di idoneità)

(1) Per ottenere la dichiarazione di idoneità di cui al quinto comma dell'articolo 1 le istituzioni e associazioni devono presentare apposita domanda alla Giunta provinciale corredata dei seguenti documenti:

  1. copia autentica dell'atto di costituzione dell'istituzione o associazione o ente;
  2. copia dello statuto o regolamento;
  3. il piano di finanziamento relativo all'attività consultoriale;
  4. l'elenco del personale e degli esperti di cui al punto 3) del successivo comma;
  5. l'indicazione del dirigente responsabile del consultorio;
  6. l'esatta ubicazione della sede;
  7. specificazione dell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività.

(2) I requisiti dei quali le suddette istituzioni e associazioni devono essere in possesso per la concessione della dichiarazione di idoneità sono:

  1. assicurazione dello svolgimento delle funzioni indicate dalla presente legge;
  2. mancanza dello scopo di lucro;
  3. disponibilità del personale indicato nell'articolo 3, nei termini previsti dallo stesso articolo 3;
  4. esistenza di sufficienti garanzie tecniche, sanitarie e ambientali;
  5. garanzia del rispetto delle convinzioni etiche degli utenti;
  6. assicurazione della gratuità delle prestazioni.

(3) La Provincia può disporre in ogni momento, sia prima che dopo la concessione della dichiarazione di idoneità, gli accertamenti che ritenesse necessari.

(4) La dichiarazione di idoneità sarà revocata, sentito il comitato di cui all'articolo 9, se verrà a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti per la sua concessione.

Art. 7

(1) I Comuni e i consorzi di comuni possono assicurare il servizio anche avvalendosi di consultori privati, mediante stipulazione di apposite convenzioni con le istituzioni e associazioni che lì gestiscono.

Art. 84)

4)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 9 (Comitato)5)

5)
Omissis; vedi gli articoli 3, 4 e 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 10 (Norma transitoria)

Ai fini dell'assegnazione di contributi provinciali ai sensi dell'articolo 5 i consultori già funzionanti nell'ambito del territorio provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge devono preventivamente ottenere la dichiarazione di idoneità con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 11 (Regolamento di esecuzione)

Il regolamento di esecuzione della presente legge verrà emanato entro quattro mesi dall'approvazione della stessa.

Art. 12-136)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

6)
Omissis.

TABELLA
Ruolo speciale dei servizi di consulenza familiare7)

7)
Soppresso dall'art. 1 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
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ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActiona) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
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