(1) A partire dal 1° gennaio 1998 al finanziamento della spesa corrente dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali per le attività e le prestazioni socio-assistenziali e le aziende speciali unità sanitarie locali per le attività e le prestazioni sanitarie.
(2) La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni da finanziare a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali e delle aziende speciali unità sanitarie locali nonché le modalità di pagamento. A tal fine gli enti gestori dei servizi sociali e le aziende speciali unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i consultori.
(3) La Provincia può assegnare contributi per le spese di investimento ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modificazioni.3)