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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 481)
Integrazioni alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche e integrazioni concernenti: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia Autonoma di Bolzano, e trasferimento di beni immobili ai Comuni

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1)

Pubblicata nel B. U. 17 ottobre 1978, n. 53.

Art. 6

(1) La Giunta provinciale può autorizzare l'alienazione dei beni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza ad ogni altro richiedente, a persone con titolo di prelazione di cui all'articolo 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, che dimostrino che il bene che intendono acquistare, rilevato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie, era anteriormente di loro proprietà.