Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative e assistenziali di competenza della Provincia, la Provincia stessa può avvalersi anche dell'opera di insegnanti comandati ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
(2) Per detti insegnanti sono applicabili le disposizioni previste per i dipendenti provinciali per quanto riguarda le indennità di missione e le indennità chilometriche.