Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Per il passaggio nei ruoli provinciali del personale della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui ai precedenti articoli 16 e 17, si prescinde dal requisito di cui all'articolo 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.