Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1978, n. 31.
(1) Per favorire, nell'ambito provinciale, lo sviluppo dell'economia e l'aumento dei livelli di occupazione, la Provincia interviene - per il triennio 1978 - 1980 - con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.
(2) L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.
(3) L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.
(4) Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.
(5) Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 saranno istituiti gli appositi capitali di spesa.