Pubblicata nel B.U. 2 maggio 1978, n. 22.
(1) Nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato tre anni di servizio prestato presso scuole materne anche non provinciali e per il quale l'ispettore, sentito il competente direttore di scuola materna, emette giudizio favorevole sull'effettivo servizio di attività didattica prestato per almeno sei mesi compresi tra il 1° febbraio 1977 e la data di approvazione della graduatoria del relativo concorso per titoli con delibera della Giunta provinciale si prescinde dal periodo di prova di cui all'articolo 5 della legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22.
(2) Nei confronti del personale addetto a scuole materne provinciali delle località ladine il giudizio di cui al primo comma è emesso dal competente intendente scolastico.