Pubblicata nel B.U. 2 maggio 1978, n. 22.
(1) Per il personale transitato o assunto nei ruoli organici della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, che all'atto del passaggio risulti iscritto, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.