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In vigore al: 21/11/2014
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Normativa provinciale
Uffici provinciali e personale
Procedimento amministrativo
Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
TITOLO III Norme transitorie e finali
Art. 15 (Norme abrogate)
a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
1)
Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 1° marzo 1977, n. 11.
Art. 15 (Norme abrogate)
(1)
Sono abrogate le seguenti norme provinciali:
articoli 5 e 6 della
legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12
, concernente la "disciplina della raccolta dei funghi nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", e successive integrazioni;
articoli 9 e 10 della
legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13
, concernente "norme per la protezione della flora alpina";
articolo 12, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, concernente la "disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per la elettrificazione locale";
articolo 5 della
legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7
, recante "integrazioni e modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 950 , concernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale";
articolo 33, dal primo al nono comma, della
legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12
, concernente "provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro";
articolo 1, dal primo all'ottavo comma, della
legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27
, concernente "norme per la protezione della fauna";
articolo 22, dal secondo al sesto comma, della
legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61
, concernente "norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi";
articolo 22, dal terzo all'ottavo comma, della
legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63
, concernente "norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi";
articolo 33, dal secondo al settimo comma, della
legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87
, concernente la "disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico";
articolo 10, dal terzo all'ottavo comma, della
legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
, concernente "norme per la tutela dei bacini di acqua";
articolo 27, primo e secondo comma, e articolo 28 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente l' "ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo";
articolo 7 della
legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
, concernente "norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e/o di tutela paesaggistico-ambientale";
articolo 14, dal terzo al settimo comma, della
legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
, concernente la "disciplina delle cave e delle torbiere".
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26
c) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6
d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
i) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
k) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico