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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 251)
Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana

1)

Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Al fine di promuovere la diffusione del canto e della musica, intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, sono istituiti con sede in Bolzano:

  1. l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina;
  2. l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

(2) Ogni istituto ha una gestione autonoma a tutti gli effetti.

(3) Negli allegati statuti sono stabilite le finalità, le norme sulla organizzazione interna e sul funzionamento del relativo istituto. Tali statuti possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale.

(4) I comuni sono tenuti a mettere a disposizione gratuita le aule per le attività degli istituti per l'educazione musicale.2)

massimeDelibera N. 2326 del 09.07.2007 - Collaborazione tra l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e le scuole primarie e secondarie di pirmo grado in lingua tedesa e ladina
2)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 30 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 2

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, con un impegno di spesa annuo da stabilirsi con legge di bilancio. Per l'esercizio finanziario 1977 tale impegno di spesa non può superare l'importo di lire 280 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e di lire 140 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

Art. 3

(1) I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale e sono subordinati all'approvazione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo per l'anno in corso, della relazione sull'attività svolta e del conto consuntivo relativi all'anno precedente, prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsti dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.

(2) Nei trenta giorni successivi al ricevimento del programma annuale di attività e dei bilanci preventivi, la Giunta provinciale potrà annullarli in caso di violazione di legge ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

Art. 4

(1) In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi di ciascun istituto o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un amministratore straordinario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 5  delibera sentenza

(1) Nel rispetto di quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, le piante organiche e l'ordinamento del personale vengono deliberati dal rispettivo consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale.3) .

(2) Il trattamento economico e giuridico del personale deve essere adeguato per quanto riguarda il personale insegnante a quello del personale delle scuole professionali della Provincia e, per quanto riguarda il personale amministrativo, a quello del rispettivo ruolo provinciale.

(3) Gli istituti sono inoltre autorizzati ad assumere personale insegnante con contratto di diritto privato temporaneo. Al personale assunto con contratto di diritto privato temporaneo per una durata inferiore ad un anno, non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dagli istituti stessi.4)

(4) Per particolari esigenze gli istituti suddetti sono anche autorizzati a mettere a disposizione il proprio personale insegnante, di cui al precedente comma, ad associazioni ed enti tramite apposite convenzioni da approvare da parte della Giunta provinciale.4)

massimeDelibera N. 1605 del 15.06.2009 - Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina: rete scolastica per le scuole musicali
3)

Vedi l'art. 5 della L.P. 9 agosto 1988, n. 27.

4)

I commi 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 1 della L.P. 7 agosto 1984, n. 6.

Art. 6

(1) In sede di prima applicazione della presente legge, il personale insegnante ed amministrativo, già incaricato a tempo pieno e a stipendio annuo presso i corsi di musica del "Südtiroler Kulturinstitut" all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, viene, con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, inquadrato quale personale dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, nelle carriere corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate ed in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5.

(2) Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati e a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto d'impiego con il "Südtiroler Kulturinstitut".

(3) Ai soli effetti della progressione in carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati presso il "Südtiroler Kulturinstitut".

Art. 7

(1) In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla costituzione dei consigli di amministrazione i compiti degli stessi sono esercitati per ciascun istituto da un amministratore straordinario nominato dalla Giunta provinciale.

Art. 8  delibera sentenza

(1) All'onere di lire 420 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, di una quota del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977, in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa.

(2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeDelibera N. 2326 del 09.07.2007 - Collaborazione tra l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e le scuole primarie e secondarie di pirmo grado in lingua tedesa e ladina

Statuto dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina6)

Articolo 1 (Stato giuridico)

(1) L’Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina, di seguito denominato Istituto, è un ente di diritto pubblico con sede a Bolzano. L’ente è sottoposto al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.

(2) L’Istituto esercita la propria autonomia nei settori della pianificazione, organiz-zazione, ricerca, innovazione scolastica, amministrazione e delle finanze.

Articolo 2 (Compiti)

(1) L’Istituto costruisce e gestisce, sulla base di un piano di distribuzione terri-toriale approvato dalla Giunta provinciale, scuole di musica in varie località della provincia di Bolzano. Tali scuole assicurano un’equilibrata offerta di corsi musicali alla popolazione di lingua tedesca e ladina.

(2) L’Istituto si propone di offrire alla popolazione, grazie alla presenza di scuole di musica in tutto il territorio provinciale, una formazione musicale di base, prestando un importante contributo alla vita culturale e allo sviluppo culturale della provincia di Bolzano.

(3) L’Istituto svolge, tramite la sua attività e l’attività delle singole scuole di musica, i seguenti compiti, nel limite delle risorse disponibili:

  1. infondere il piacere per la musica e di fare musica per promuovere lo sviluppo individuale e globale della personalità;
  2. trasmettere capacità e tecniche per fare musica strumentale e vocale;
  3. insegnamento del canto e dell’esecuzione musicale in gruppi;
  4. insegnamento di conoscenze generali di teoria musicale;
  5. educare a rapportarsi in modo autono-mo con la musica e a giudicare la musica;
  6. preparare le persone più dotate a seguire i successivi cicli di formazione musicale;
  7. promuovere l’educazione linguistica e la dizione, le rappresentazioni teatrali e il legame tra la musica e le altre forme artistiche.

(4) L’Istituto opera con altri enti, organiz-zazioni, associazioni e con le scuole per l’infanzia e le scuole di ogni ordine e grado. Assume per essi servizi di didattica musicale, promuovendo insieme ad essi la formazione permanente nel settore della musica. A tal fine può essere messo a disposizione personale docente dalla Giunta provinciale.

(5) L’Istituto provvede a garantire e a migliorare la qualità della formazione musicale tramite opportuni corsi di aggior-namento del personale ed opportune misure di valutazione.

(6) L’Istituto promuove, nell’ambito di proprie sezioni, la ricerca, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio musicale. Inoltre predispone e cura l’edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici.

Articolo 3 (Organi)

(1) Sono organi dell’Istituto:

  1. il consiglio di amministrazione;
  2. il o la presidente;
  3. il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 4 (Il consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione è nomi-nato dalla Giunta provinciale; è composto di nove membri scelti secondo le seguenti modalità:

  1. tre persone esperte nel settore della musica, della cultura e della formazionenominate dall’Assessore o Assessora competente;tra cui una persona appartenente al gruppo linguistico ladino
  2. una persona rappresentante il Consor-zio dei Comuni scelta da una terna di nominativi proposti dallo stesso Consorzio;
  3. due persone rappresentanti le due associazioni provinciali più rappresentative in musica corale e musica strumentale, designate ciascuna da una terna di nominativi proposti dalla rispettiva associazione;
  4. una persona scelta da una terna di nominativi proposti dalla piattaforma di musica popolare;
  5. una persona rappresentante il personale direttivo delle scuole di musica scelta da una terna di nominativi proposti dal collegio dei direttori e direttrici delle scuole di musica;
  6. il direttore o la direttrice provinciale delle scuole di musica come membro di diritto.

(2) I membri del consiglio di ammini-strazione eleggono, nella prima seduta di ciascun periodo di carica, il presidente o la presidente fra i membri nominati ai sensi del comma 1, lettera a).

(3) I membri del consiglio di ammini-strazione restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

(4) I membri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo, durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo di carica del consiglio di amministrazione.

(5) Alle sedute del consiglio prende parte, con voto consultivo, il coordinatore o la coordinatrice dell’amministrazione. Esso/Essa stende il verbale. Alle sedute del consiglio sono invitati anche i membri del collegio dei revisori dei conti.

(6) Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che il o la presidente lo ritenga necessario; è inoltre convocato su richiesta scritta di tre membri del consiglio, in cui siano indicati gli argomenti da trattare.

(7) Il consiglio di amministrazione è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del o della presidente.

(8) Il presidente o la presidente invita, all’occorrenza, esperti del settore alle sedute del consiglio.

(9) Ai membri del consiglio di amministrazione spettano i gettoni di presenza previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

(10) Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente articolo si applicano le norme provinciali vigenti in materia di ordinamento degli organi collegiali.

Articolo 5 (Compiti del consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione:

  1. stabilisce gli indirizzi fondamentali dell’attività dell’Istituto nell’ambito dei compiti definiti nel presente statuto;
  2. elabora proposte di modifica dello statuto;
  3. approva, tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, il programma di attività annuale e la relazione sull’attività annuale svolta dall’Istituto;
  4. approva il bilancio di previsione annua-le, le relative variazioni e il conto consun-tivo dell’Istituto;
  5. predispone il piano di distribuzione territoriale e le relative variazioni;
  6. approva la pianta organica del personale dell’Istituto;
  7. delibera l’acquisto di attrezzature didat-tiche e di materiale didattico;
  8. delibera, per i vari settori dell’educazione musicale, programmi didattici vincolanti, modelli di orario, schede di valutazione, nonché le direttive generali per la gestione delle scuole di musica;
  9. approva il tariffario di tutte le presta-zioni dell’Istituto e delle scuole di musica;
  10. determina, in osservanza del regola-mento del personale provinciale, i compiti e la relativa attribuzione al personale direttivo;
  11. delibera i piani per l’aggiornamento dei docenti e dei dipendenti dell’Istituto;
  12. promuove e sostiene i contatti con enti, agenzie educative, associazioni, aziende, esperti e sponsor; approva eventuali convenzioni e accordi di collaborazione con gli stessi;
  13. delibera tutte le altre misure necessarie all’ordinaria amministrazione dell’Istituto e non ricadenti nelle competenze di altri organi.

(2) Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) sono soggette all’approvazione della Giunta provinciale.

Articolo 6 (Il presidente/La presidente)

(1) Il presidente o la presidente:

  1. esplica la funzione di rappresentante legale dell’Istituto;
  2. nomina come vicepresidente un membro del consiglio di amministrazione appartenente al gruppo linguistico differente da quello del presidente;
  3. convoca il consiglio di amministrazione e ne presiede le sedute;
  4. è responsabile della regolare esecu-zione dei compiti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  5. adotta i provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica nella seduta successiva;
  6. cura i contatti con enti, agenzie educative, associazioni ed organizzazioni a livello locale, nazionale ed internazionale;
  7. sottoscrive gli accordi deliberati dal consiglio di amministrazione.

(2) In caso di assenza o impedimento del o della presidente ne fa le veci il o la vicepresidente. In caso di impedimento o di assenza anche del o della vicepresidente, la relativa funzione è assunta dal membro del consiglio più anziano.

Articolo 7 (I revisori dei conti)

(1) Il collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato collegio, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; quattro membri appartengono al gruppo linguistico tedesco ed un membro al gruppo linguistico ladino. Almeno uno dei membri effettivi deve appartenere al gruppo linguistico ladino ed uno deve essere iscritto nell’albo professionale dei revisori dei conti.

(2) I membri del collegio sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del consiglio di amministrazione su proposta dall’Assessore o Assessora competente; possono essere riconfermati.

(3) Il collegio nomina nella prima seduta il presidente o la presidente fra i suoi componenti.

(4) I revisori possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

(5) Il collegio:

  1. esercita funzioni di controllo sulla regolarità, sull’efficienza e sull’economicità dell’attività amministrativa dell’Istituto;
  2. redige una relazione sul bilancio di previsione ed una sul conto consuntivo dell’Istituto; esprime inoltre un parere obbligatorio su ogni variazione apportata al bilancio;
  3. presta consulenza finanziaria al consiglio di amministrazione.

Articolo 8 (Costituzione e gestione delle scuole di musica)

(1) Il piano di distribuzione territoriale fissa i criteri minimi per la costituzione e gestione delle scuole di musica, tenendo conto dei seguenti aspetti: numero di allievi, caratteristiche geografiche del bacino di utenza, collegamenti stradali, numero dei comuni interessati, entità dell’offerta di corsi musicali di base.

(2) A ciascuna scuola di musica viene assegnato, nell’ambito del piano di distribuzione territoriale, un determinato bacino di utenza. Le scuole di musica sono agenzie educative locali e, in quanto tali, sono radicate nel panorama culturale locale. La loro opera formativa è sostenuta dai comuni del rispettivo bacino di utenza. Questi ultimi mettono a disposizione le strutture necessarie e sostengono i costi per il regolare funzionamento di tali strutture, quali quelli relativi a riscaldamento, pulizie e, ove non coperti da altre istituzioni esterne all’istituto, i costi della corrente elettrica. La ripartizione dei costi è determinata autonomamente dal comune in cui ha sede la scuola, insieme agli altri comuni del bacino di utenza.

(3) Le scuole di musica sono organizzate e gestite nell’ambito dei circoli didattici delle scuole di musica.

(4) Le offerte di corsi musicali possono essere all’occorrenza ampliate o ridotte a seconda del numero degli iscritti alle singole scuole.

(5) Ciascun circolo didattico delle scuole di musica è diretto, sul piano organizzativo, didattico e amministrativo, da un direttore o una direttrice di scuola di musica.

(6) Per le sedi distaccate del circolo didattico il direttore o la direttrice di scuola di musica incarica un o una docente in qualità di coordinatore o coordinatrice.

(7) A ciascun circolo didattico delle scuole di musica è assegnato un proprio budget con cui coprire gli acquisti e le spese per materiali di consumo, piccoli sussidi didattici, riparazioni, servizi e simili, nei limiti di un determinato volume di spesa. L’asseg-nazione dei fondi avviene sulla base di criteri unitari stabiliti dal consiglio di amministrazione.

(8) I circoli didattici delle scuole di musica collaborano tra di loro nei singoli distretti ai fini di realizzare compiti trasversali nell’ambito dell’ organizzazione e della gestione dell’offerta formativa. Vale in particolar modo per le scuole di musica nelle località ladine. Il direttore o la direttrice provinciale delle scuole musicali incarica in ciascun distretto un direttore od una direttrice della scuola di musica con i rispettivi compiti di coordinamento.

Articolo 9 (Compiti delle scuole di musica)

(1) Le scuole di musica provvedono alla diffusione della musica come caposaldo della cultura europea. Diffondono e rafforzano l’identità culturale del gruppo linguistico di appartenenza, creando al tempo stesso anche un collegamento con la musica di altri ambienti culturali. Fanno parte del sistema formativo provinciale.

(2) Le scuole di musica pianificano, organizzano e svolgono molteplici attività di insegnamento musicale per il rispettivo bacino di utenza. Con un ampio ventaglio di offerte di corsi strumentali e vocali e con attività di canto corale e musica d’insieme assolvono un importante compi-to di educazione pubblica, contribuendo in misura determinante allo sviluppo com-plessivo della personalità di bambini e giovani.

(3) Su richiesta del direttore o della direttrice di scuola di musica competente o su richiesta di singoli direttori o direttrici delle scuole per l’infanzia e delle di scuole pubbliche, le scuole di musica possono, nel quadro di convenzioni, prestare servizi di didattica musicale anche a scuole per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, associazioni ed altri organismi. I relativi accordi e convenzioni sono soggetti all’ap-provazione del consiglio di amministra-zione dell’Istituto.

(4) Per garantire una procedura il più possibile equivalente, i compiti e le attività delle scuole di musica sono disciplinati dal consiglio di amministrazione dell’Istituto con un apposito regolamento, un piano dell’offerta formativa musicale e delle direttive orientate alla qualità.

(5) Nell’ambito dei loro programmi didattici le scuole di musica possono anche svolgere attività al di fuori del calendario scolastico ufficiale.

Articolo 10 (Accesso e rette di frequenza)

(1) Le scuole di musica sono accessibili a tutti coloro che presentano l’idoneità necessaria per seguire un corso nella materia desiderata.

(2) Se, a causa di problemi di personale, alla scuola di musica non possono essere ammessi tutti gli aspiranti, la decisione in merito all’ammissione spetta al direttore o alla direttrice della scuola di musica. In sede di valutazione si considerano in particolare l’idoneità e l’età dell’aspirante, nonché eventuali altri requisiti che ne legittimano l’ammissione. Il consiglio di amministrazione dell’Istituto fissa opportuni criteri.

(3) Gli allievi frequentanti la scuola di musica sono tenuti al pagamento di una retta adeguata. Il consiglio di amministrazione determina annualmente l’ammontare della retta per tutte le scuole di musica, in considerazione del tipo di corsi e della situazione economica della rispettiva famiglia.

Articolo 11 (Sezioni per gli indirizzi musicali)

(1) Le sezioni per i vari indirizzi musicali sono servizi presenti nella sede dell’Istituto. I settori:

  1. promuovono e portano avanti la ricerca, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio musicale;
  2. si occupano della stesura e della edizione di opportune pubblicazioni e contributi scientifici.

(2) Ciascuna sezione è diretta da un coordinatore o una coordinatrice e sottostà alla direzione generale del direttore o della direttrice delle scuole di musica provinciali.

Articolo 12 (Personale)

(1) Per l’attuazione dei compiti didattici, organizzativi, amministrativi e finanziari l’Istituto ha a disposizione il seguente personale, nel rispetto del piano di distribuzione territoriale e nei limiti della pianta organica:

  1. personale direttivo,
  2. personale docente,
  3. personale amministrativo.

Articolo 13 (Personale direttivo)

(1) La direzione generale dell’Istituto è affidata ad un direttore o una direttrice provinciale delle scuole di musica. A questa persona competono funzioni di pianificazione, organizzazione, coordinamento e assistenza in tutti quei campi di attività che, in base allo statuto, ai piani interni e conformemente alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sono finalizzati allo svolgimento dei compiti dell’Istituto. Il direttore o la direttrice è responsabile dell’attuazione di tali compiti ed è in particolare competente per la consulenza specialistica, la direzione e la sorveglianza di tutte le offerte e i servizi di didattica musicale, oltre che per la loro regolare valutazione.

(2) Il direttore o la direttrice provinciale delle scuole di musica è, dal punto di vista funzionale, alle dirette dipendenze del presidente o della presidente del consiglio di amministrazione.

(3) Ciascun circolo didattico delle scuole di musica è diretto da un direttore o una direttrice di scuola di musica, che pianifica, coordina, promuove e sorveglia tutte le attività e i compiti delle scuole di musica appartenenti al circolo didattico.

(4) Il personale direttivo dell’Istituto è autorizzato, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione, ad operare in autonomia e nell’interesse dell’Istituto, adottando i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento ottimale dell’Istituto o delle scuole di musica facenti capo ad esso.

(5) I requisiti specifici richiesti per le suddette funzioni direttive sono stabiliti nei relativi bandi di concorso dalle Riparti-zioni provinciali competenti in collabora-zione con il o la presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto.

Articolo 14 (Personale docente)

(1) Per l’assolvimento dei compiti di didattica musicale l’Istituto si avvale del personale docente messo a disposizione all’Istituto dalla Giunta provinciale.

(2) I concorsi per la copertura delle cattedre d’insegnamento sono predisposti ed attuati dalla Ripartizione provinciale Personale in collaborazione con l’Istituto.

(3) Il trattamento economico e giuridico del personale docente è regolato dai rispettivi contratti collettivi per il personale docente provinciale.

(4) Per particolari esigenze il consiglio di amministrazione può assumere personale specializzato con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo inferiore ad un anno.

(5) L’Istituto può mettere a disposizione il proprio personale docente ad altri enti ed organizzazioni con apposite convenzioni.

Articolo 15 (Personale amministrativo)

(1) La Giunta provinciale mette a disposi-zione dell’Istituto e delle scuole di musica il necessario personale amministrativo per provvedere alle attività di amministra-zione. La relativa pianta organica è propo-sta dal consiglio di amministrazione ed approvata dalla Giunta provinciale.

(2) Il personale amministrativo costituisce la segreteria dell’Istituto e delle scuole di musica e svolge compiti di natura amministrativa e contabile ed altri volti all’attuazione dei programmi di attività.

(3) All’assunzione e alla gestione del personale provvede la Ripartizione provin-ciale Personale.

(4) Per la gestione del personale si applicano le disposizioni provinciali vigenti.

Articolo 16 (Gruppi disciplinari)

(1) Per singole materie o gruppi di materie il consiglio di amministrazione costituisce dei gruppi disciplinari. I rispettivi coodinatori o le rispettive coordinatrici sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dal consiglio di amministrazione. Il periodo di carica dei gruppi disciplinari termina alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha costituiti.

(2) Il gruppo disciplinare assolve i seguenti compiti:

  1. esprimere un parere sul programma didattico e sulle relative modalità di attuazione;
  2. elaborare proposte per i corsi annuali di aggiornamento professionale e pedago-gico;
  3. presentare proposte e fornire consulenza in merito all’acquisto e alla manutenzione degli strumenti e delle attrezzature;
  4. svolgere altri compiti ad esso assegnati dal direttore o dalla direttrice provinciale delle scuole di musica.

Articolo 17 (Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto)

(1) L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

(2) Il bilancio di previsione e il piano di attività per ciascun esercizio finanziario devono essere deliberati nel rispetto delle norme vigenti e entro i termini di legge e sottoposti all’approvazione della Giunta provinciale. A questi documenti sono allegate le relative relazioni del collegio dei revisori dei conti.5)

(3) Per quanto riguarda il bilancio di previsione, la gestione finanziaria e il rendiconto dell’Istituto si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia di bilancio e di rendiconto generale.

(4) Il rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto del patrimonio.

(5) L’avanzo o disavanzo di amministra-zione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.

5)

Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:

Art. 13

(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.

Articolo 18 (Entrate e spese)

(1) Le entrate dell’istituto sono costituite da:

  1. contributi, finanziamenti e assegnazioni della Provincia e di altri organismi pubblici e privati;
  2. rette di frequenza dei corsi e proventi per servizi resi a terzi;
  3. proventi di lasciti, offerte e donazioni di terzi;
  4. proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali dell’Istituto.

(2) Le entrate dell’Istituto sono accertate mediante atti di riscossione singoli o cumulativi, sottoscritti dal o dalla presidente del consiglio di amministrazione.

(3) La riscossione delle entrate avviene tramite il servizio di tesoreria.

(4) Al pagamento delle spese dell’Istituto si provvede con mandati di pagamento sottoscritti dal o dalla presidente del consiglio di amministrazione.

(5) Il consiglio di amministrazione può autorizzare il personale direttivo dell’Istituto ad attuare, nei limiti previsti, pagamenti per servizi, acquisti e lavori in economia. A tale scopo sono messe a disposizione del personale direttivo le somme necessarie.

(6) Per servizi, acquisti e lavori eseguiti in amministrazione diretta si applica la normativa provinciale vigente in materia.

(7) L’Istituto dispone di un proprio servizio di tesoreria, che è affidato dal consiglio di amministrazione all’istituto di credito che presta servizio di tesoreria per la Provincia.

Articolo 19 (Patrimonio)

(1) Il patrimonio dell’Istituto è costituito da:

  1. beni e attrezzature tecniche che servono al funzionamento dell’Istituto e delle scuole di musica;
  2. strumenti musicali, spartiti e sussidi didattici, materiali scientifici e didattici, nonché il patrimonio librario;
  3. arredi e attrezzature dei locali, se acquistati dall’Istituto.

(2) I beni patrimoniali sono iscritti separatamente per la sede principale e per le singole scuole di musica in appositi registri d’inventario. I registri sono tenuti in conformità alle vigenti norme provinciali.

(3) La Giunta provinciale mette a disposizione dell’Istituto, a titolo gratuito, un edificio o dei locali con arredi e attrezzature per la sua sede ufficiale e per le sezioni annesse.

Articolo 20 (Scioglimento)

(1) In caso di scioglimento dell’Istituto la Provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituto.6)

6)

Lo statuto è stato così sostituito dalla D.G.P. 26 gennaio 2009, n. 165.

6)

Lo statuto è stato così sostituito dalla D.G.P. 26 gennaio 2009, n. 165.

Statuto dell'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana

§ 1 (Istituzione e compito)

(1) È istituito con sede in Bolzano l'Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana.

(2) All'istituto è attribuito il compito di promuovere la diffusione del canto e della musica intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, attraverso l'istituzione di appositi corsi di istruzione ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento del fine istituzionale.

(3) L'Istituto per l'educazione musicale ha una gestione autonoma a tutti gli effetti, con le attribuzioni e funzioni stabilite dal presente statuto.

(4) L'Istituto è autorizzato a stipulare con deliberazione del consiglio di amministrazione accordi e convenzioni con altre associazioni ed enti, come pure ad associarsi con gli stessi.

§ 2 (Organi)

(1) Sono organi dell'istituto:

  1. il consiglio di amministrazione;
  2. il presidente;
  3. il collegio dei revisori;
  4. il comitato artistico.

§ 3 (Consiglio di amministrazione)

(1) Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto di cinque membri, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, ed è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali del gruppo linguistico italiano e dura in carica per il periodo della legislatura provinciale.

(2) Del consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, il presidente del comitato artistico a partire dalla sua nomina.

(3) I singoli membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

(4) I membri del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quei consiglieri che sostituiscono.

(5) Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione dell'istituto e che non rientrano nelle competenze di altri organi.

(6) In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

§ 4 (Presidente)

(1) Il presidente è nominato nella prima seduta dal consiglio di amministrazione in seno ai membri del consiglio di amministrazione.

(2) Il presidente ha la responsabilità per l'attuazione dei compiti e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, la rappresentanza legale dell'istituto, nonché la convocazione del consiglio di amministrazione e la presidenza nella stessa.

(3) Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica nell'adunanza successiva.

(4) Il presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti e a rilasciarne quietanza.

(5) In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro del consiglio di amministrazione da lui delegato.

§ 5 (Revisori dei conti)

(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del consiglio di amministrazione.

(2) Il collegio dei revisori compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione dell'istituto e compila in merito una relazione annuale da allegare al conto consuntivo.

§ 6 (Comitato artistico)

(1) Il comitato artistico è composto di cinque membri esperti, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, la cui maggioranza non può essere formata da dipendenti dell'istituto ed è nominato per la durata in carica del consiglio di amministrazione dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali in lingua italiana.

(2) I singoli membri possono essere riconfermati.

(3) I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quei membri che sostituiscono.

(4) Alle riunioni del comitato artistico prendono parte con voto consultivo il Presidente del consiglio di amministrazione ed il direttore didattico del corso.

§ 7 Attribuzioni del Comitato artistico)

(1) Il comitato artistico è, per quanto riguarda l'attività artistica, l'organo consulente del consiglio di amministrazione ed ha in particolare le seguenti attribuzioni:

  1. eleggere il proprio presidente;
  2. compilare il programma annuale artistico e la relazione annuale da sottoporre al consiglio di amministrazione per la loro definitiva approvazione;
  3. esprimere i pareri e le proposte per tutte le assunzioni ed i trasferimenti del personale insegnante;
  4. elaborare i programmi di studio;
  5. elaborare proposte per i programmi di aggiornamento;
  6. esprimere tutti i pareri e le proposte in merito all'attività artistica;
  7. esprimere pareri richiesti dal consiglio di amministrazione;
  8. scambiare esperienze ed iniziative in seduta congiunta con il comitato artistico dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina.

§ 8 (Entrate)

(1) Il finanziamento dell'istituto avviene con contributi di privati e di enti pubblici, nonché con i contributi di frequenza da stabilirsi annualmente dal consiglio di amministrazione.

§ 9 (Esercizio finanziario)

(1) L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

(2) I bilanci di previsione e le loro variazioni, i programmi annuali, i conti consuntivi e la relazione sull'attività vengono sottoposti al parere della Giunta provinciale.

(3) I bilanci di previsione devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente e i conti consuntivi entro il 30 aprile dell'anno successivo e dovranno essere inviati entro il mese successivo all'Assessorato competente dell'Amministrazione provinciale.5)

(4) I fondi stanziati nel bilancio non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini previsti dalla legge.

5)

Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:

Art. 13

(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.

§ 10 (Patrimonio)

(1) Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o qualsiasi altro atto e che siano in diretta relazione con la conduzione dell'istituto.

(2) In caso di scioglimento dell'istituto, la Giunta provinciale ha facoltà di disporre dell'intero patrimonio.

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