Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
(2) Il bilancio di previsione e il piano di attività per ciascun esercizio finanziario devono essere deliberati nel rispetto delle norme vigenti e entro i termini di legge e sottoposti all’approvazione della Giunta provinciale. A questi documenti sono allegate le relative relazioni del collegio dei revisori dei conti.5)
(3) Per quanto riguarda il bilancio di previsione, la gestione finanziaria e il rendiconto dell’Istituto si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia di bilancio e di rendiconto generale.
(4) Il rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto del patrimonio.
(5) L’avanzo o disavanzo di amministra-zione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.
Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:
Art. 13
(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.