Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) Per singole materie o gruppi di materie il consiglio di amministrazione costituisce dei gruppi disciplinari. I rispettivi coodinatori o le rispettive coordinatrici sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite con apposito regolamento dal consiglio di amministrazione. Il periodo di carica dei gruppi disciplinari termina alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha costituiti.
(2) Il gruppo disciplinare assolve i seguenti compiti: