Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) La Giunta provinciale mette a disposi-zione dell’Istituto e delle scuole di musica il necessario personale amministrativo per provvedere alle attività di amministra-zione. La relativa pianta organica è propo-sta dal consiglio di amministrazione ed approvata dalla Giunta provinciale.
(2) Il personale amministrativo costituisce la segreteria dell’Istituto e delle scuole di musica e svolge compiti di natura amministrativa e contabile ed altri volti all’attuazione dei programmi di attività.
(3) All’assunzione e alla gestione del personale provvede la Ripartizione provin-ciale Personale.
(4) Per la gestione del personale si applicano le disposizioni provinciali vigenti.