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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 251)
Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.

Articolo 13 (Personale direttivo)

(1) La direzione generale dell’Istituto è affidata ad un direttore o una direttrice provinciale delle scuole di musica. A questa persona competono funzioni di pianificazione, organizzazione, coordinamento e assistenza in tutti quei campi di attività che, in base allo statuto, ai piani interni e conformemente alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, sono finalizzati allo svolgimento dei compiti dell’Istituto. Il direttore o la direttrice è responsabile dell’attuazione di tali compiti ed è in particolare competente per la consulenza specialistica, la direzione e la sorveglianza di tutte le offerte e i servizi di didattica musicale, oltre che per la loro regolare valutazione.

(2) Il direttore o la direttrice provinciale delle scuole di musica è, dal punto di vista funzionale, alle dirette dipendenze del presidente o della presidente del consiglio di amministrazione.

(3) Ciascun circolo didattico delle scuole di musica è diretto da un direttore o una direttrice di scuola di musica, che pianifica, coordina, promuove e sorveglia tutte le attività e i compiti delle scuole di musica appartenenti al circolo didattico.

(4) Il personale direttivo dell’Istituto è autorizzato, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione, ad operare in autonomia e nell’interesse dell’Istituto, adottando i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento ottimale dell’Istituto o delle scuole di musica facenti capo ad esso.

(5) I requisiti specifici richiesti per le suddette funzioni direttive sono stabiliti nei relativi bandi di concorso dalle Riparti-zioni provinciali competenti in collabora-zione con il o la presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto.

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