Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
(2) I bilanci di previsione e le loro variazioni, i programmi annuali, i conti consuntivi e la relazione sull'attività vengono sottoposti al parere della Giunta provinciale.
(3) I bilanci di previsione devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente e i conti consuntivi entro il 30 aprile dell'anno successivo e dovranno essere inviati entro il mese successivo all'Assessorato competente dell'Amministrazione provinciale.5)
(4) I fondi stanziati nel bilancio non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini previsti dalla legge.
Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:
Art. 13
(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.