Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1977, n. 22 - Numero straordinario.
(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compreso quello di cui all'articolo 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sostituito con l'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale regionale inquadrato nei ruoli provinciali, ai sensi delle norme transitorie della presente legge per il complesso dei servizi resi alla Regione ed alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.