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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 601)
Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione

1)
Pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1977, n. 6.

TITOLO I
Contratti di trasporto in assuntoria

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione del contratto di assuntoria)

(1) La Provincia, secondo le modalità, le procedure e le condizioni previste nella presente legge, provvede al trasporto degli utenti di cui al successivo titolo III attraverso la stipula di contratti di trasporto in assuntoria con i seguenti operatori:

  • a)  titolari di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente o di licenza per il servizio di taxi, loro consorzi o cooperative e tutte le altre forme associative previste dalla legge;
  • b)  concessionari di servizi di trasporto pubblico di competenza provinciale, limitatamente ai servizi svolti con autovetture di capacità fino a nove posti;
  • c)  operatori che utilizzano autoveicoli affidati in comodato o assunti in locazione ai sensi dell' articolo 10 e seguenti;
  • d)  coltivatori diretti residenti nei comuni montani e iscritti all' INPS, collettività ed enti pubblici muniti di autobus adibiti ad uso proprio e veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti ad uso proprio, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero di autovetture immatricolate ad uso proprio, limitatamente ai comuni classificati montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, alla condizione che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e del certificato di abilitazione professionale. 2)

(2) Il servizio di trasporto con contratto di assuntoria viene organizzato, accertata l'impossibilità di utilizzare i servizi in concessione, salvo quanto disposto al successivo articolo 17, ed è aperto, quando vi siano posti eccedenti, ad altri utenti con preferenza a quelli residenti nelle località servite, anche se non appartengono alle categorie per le quali il servizio è istituito. 3)

2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 28 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
3)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 36 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 2 (Caratteristiche del contratto)

(1) Gli operatori di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1 che stipulano il contratto di trasporto in assuntoria hanno l'obbligo di provvedere, alle condizioni fissate dall'Assessore provinciale ai trasporti, all'assicurazione dei trasportati per i danni che a questi possono derivare nell'esercizio del trasporto. 4)

(2) Le modalità e le condizioni del contratto di assuntoria sono stabilite in apposito disciplinare tipo da approvarsi dalla Giunta provinciale.

4)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 37 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 3   5)

5)
Abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 4 (Gare e corrispettivi)

(1) Le modalità di espletamento delle gare e di aggiudicazione dei servizi di trasporto in assuntoria nonché i prezzi da corrispondere agli operatori per tipo di autoveicolo utilizzato vengono stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale. 6)

6)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 48 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 5   5)

5)
Abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 6 (Documenti di viaggio)

(1) Agli utenti del servizio di trasporto in assuntoria viene rilasciato da parte dell'ufficio competente in materia di trasporto di persone un titolo di viaggio nominativo. 7)

7)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 48 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 7-8.   8)

8)
Abrogato dall'art. 38 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 9 (Utilizzazione degli autoveicoli per i servizi non coperti con contratto di trasporto in assuntoria)

(1) Qualora non risulti possibile stipulare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, contratti di trasporto in assuntoria di cui all'articolo 1, l'ufficio competente in materia di trasporto di persone è autorizzato ad organizzare i servizi rimasti scoperti mediante utilizzazione di automezzi acquistati ai sensi dell'articolo 10, destinando alla loro guida conducenti residenti, se possibile, nell'area interessata dal servizio. I conducenti stipulano un contratto sulla base di un apposito disciplinare tipo, da approvarsi dalla Giunta provinciale. 9)

(2) Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 48 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

TITOLO II
Contratti di trasporto in locazione

Art. 10 (Finalità ed ambito di applicazione del contratto di locazione)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare a licitazione o trattativa privata autobus, autovetture con carrozzeria autobus e veicoli speciali con relative attrezzature e pertinenze.

(2) L'amministrazione provinciale provvede alla manutenzione, riparazione e custodia degli autoveicoli acquistati ed alla loro assicurazione entro i limiti di massimali ritenuti adeguati alle caratteristiche del servizio cui gli automezzi stessi sono destinati.

(3) Gli autoveicoli di cui al comma 1, vengono affidati in comodato o ceduti in locazione alle condizioni stabilite nella presente legge:

  • a)  agli operatori di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), alla condizione che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge e del certificato di abilitazione professionale;
  • b)  ai lavoratori dipendenti nei limiti e alle condizioni stabilite agli articoli 12 e 17, secondo comma, e alle condizioni che colui che è preposto alla guida dell' autoveicolo disponga dei requisiti di legge;
  • c)  a privati, enti e associazioni, alle condizioni stabilite all' articolo 19 e alla condizione che colui che è preposto alla guida dell'autoveicolo disponga dei requisiti di legge. 10)

(4)  11)

10)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.
11)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 39 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 11 (Agenzie di promozione e gestione dei servizi di trasporto)

(1) L'Assessore provinciale ai trasporti autorizza, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle richieste avanzate, l'apertura nel territorio provinciale di agenzie preposte alla promozione ed alla gestione dei servizi di cui al precedente articolo 10, secondo le modalità contenute nell'apposito disciplinare tipo da approvarsi dalla Giunta provinciale.

(2) Per le prestazioni di cui al precedente comma agli agenti è riconosciuta una percentuale sull'ammontare dei contratti di locazione stipulati nella zona ad essi assegnata.

Art. 12 (Condizioni di locazione e tariffe chilometriche)

(1) La Giunta provinciale stabilisce le modalità e le condizioni di locazione o di affidamento in comodato degli autoveicoli e fissa annualmente le relative tariffe. 12)

(2) Le tariffe chilometriche giornaliere o per diversi periodi di anno sono comprensive della percentuale da riconoscersi all'agente di cui al secondo comma del precedente articolo 11.

(3) Le tariffe sono fissate per ciascun mezzo in relazione alla capienza dello stesso e sono regressive rispetto ai chilometri o al periodo di utilizzazione impegnato contrattualmente.

12)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 40 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 13   5)

5)
Abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

TITOLO III
Servizio di trasporto scolastico

Art. 14 (Ambito del servizio di trasporto scolastico)

(1) Il servizio di trasporto scolastico di cui all'articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, viene organizzato dall'Ufficio provinciale trasporti e svolto mediante:

  • a)  servizi in concessione;
  • b)  servizi in assuntoria di cui al precedente articolo 1, salvo quanto disposto nel precedente articolo 9. 13)
13)
La lettera b) è stata modificata dall'art. 41 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 15 (Programma annuale)

(1) Il servizio di trasporto scolastico di cui al precedente articolo viene organizzato sulla base delle proposte inoltrate dagli assessori competenti in materia di pubblica istruzione, almeno due mesi prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 16 (Disposizione transitoria)

(1) L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico deve adeguarsi alle norme contenute nella presente legge, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino a tale data i contratti relativi al servizio stesso possono essere stipulati secondo i criteri e le modalità attualmente in uso, a condizione che l'Ufficio trasporti non abbia provveduto a definire, dandone comunicazione all'interessato, le nuove condizioni stabilite in applicazione alla presente legge.

TITOLO IV
Servizi speciali per il trasporto di lavoratori

Art. 17

(1) I servizi speciali per il trasporto di lavoratori vengono svolti mediante locazione di autovetture con carrozzeria autobus o mediante contratti in assuntoria ai sensi del terzo comma del presente articolo.

(2) La locazione di autovetture con carrozzeria autobus deve essere richiesta da almeno 6 lavoratori, per un percorso non coperto da servizi di linea o qualora questi ultimi si effettuino in orari non compatibili con quelli di lavoro. In tale caso è autorizzata, con delibera della Giunta provinciale, l'applicazione di tariffe preferenziali ridotte rispetto a quelle determinate sulla base di cui al precedente articolo 12.

(3) I trasporti speciali in assuntoria possono essere autorizzati, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 1, salvo quanto disposto nel precedente articolo 9 dall'assessore provinciale ai trasporti, su richiesta degli interessati, quando non sia possibile stipulare contratti in locazione per la non disponibilità di autovetture con carrozzeria autobus, o per un'insufficiente capienza delle stesse rispetto alle esigenze dell'utenza. In tal caso è autorizzata, con delibera della Giunta provinciale, l'applicazione di tariffe preferenziali ridotte rispetto a quelle determinate sulla base dei precedenti articoli 4 e 5. 14)

14)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 42 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 18

(1) Gli utenti dei servizi speciali di trasporto dei lavoratori svolti in assuntoria sono tenuti a corrispondere in solido all'amministrazione provinciale, sulla base di apposita convenzione e per il periodo di validità del contratto di trasporto un corrispettivo pari alla analoga tariffa stabilita dalla Giunta provinciale. I versamenti all'amministrazione provinciale devono essere effettuati in rate mensili posticipate. 15)

(2) L'inosservanza delle norme previste al primo comma del presente articolo determina l'interruzione del servizio entro un mese dall'ultimo versamento regolare,

(3) Gli utenti dei servizi speciali di trasporto dei lavoratori in assuntoria sottoscrivono l'accettazione del rischio assicurativo nei limiti di massimale fissato con l'assuntore ai sensi del precedente articolo 2.

15)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 43 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

TITOLO V
Servizi di interesse locale

Art. 19   5)

5)
Abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

TITOLO VI
Disposizioni comuni

Art. 20 (Agibilità delle strade non pubbliche e contributi per la loro manutenzione)

(1) Il transito degli autoveicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria o in locazione è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali, purché dichiarate agibili ed in possesso del consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.

(2) Le condizioni e le prescrizioni di agibilità vengono riferite esclusivamente al tipo di autoveicolo da utilizzarsi e sono stabilite dal competente direttore d'ufficio su conforme parere di un ingegnere, se egli medesimo non è in possesso di idonea qualifica. 16)

(3) Per rendere agibile la strada all'uso dell'autoveicolo da utilizzarsi può essere disposta a carico dell'Amministrazione provinciale l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale, delle necessarie opere di protezione, dei lavori di allargamento e di assestamento del piano viabile, di altri lavori di modesta entità comprese le rettifiche del tracciato, nonché dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della strada, previo consenso del proprietario del sedime o di chi lo rappresenta. 17)

(4) Alla progettazione, direzione dei lavori e al collaudo delle opere comprese negli interventi disposti a carico dell'Amministrazione provinciale provvede l'ufficio provinciale trasporti, che può avvalersi, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti. 17)

(5) I lavori e gli interventi di cui al comma 3 sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, sulla base di un programma approvato dall'assessore provinciale ai trasporti. 18)

(6) Qualora il proprietario della strada richieda di eseguire in proprio i lavori e le opere di cui al precedente comma, l'assessore provinciale ai trasporti può disporre, con suo decreto, l'assegnazione di un contributo per la realizzazione degli stessi, previo parere favorevole dell'ufficio provinciale trasporti. 17)

(7) Per la copertura dell'eventuale danno a persone trasportate, a cose ed agli automezzi, imputabile alle condizioni della strada dichiarata agibile ai sensi dei precedenti commi, l'Amministrazione provinciale assicura i proprietari della stessa che hanno espresso il loro consenso al transito dei veicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria o locazione. Le modalità e le condizioni del contratto tipo di assicurazione sono stabilite con delibera della Giunta provinciale.

(8)  19)

16)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
17)
Sostituito dall'art. 4 della L.P. 16 maggio 1980, n. 14.
18)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 31, comma 2, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
19)
Abrogato dall'art. 4 della L.P. 16 maggio 1980, n. 14.

Art. 21 (Incaricati alla stipula dei contratti)

(1) L'Ufficio provinciale trasporti a mezzo di funzionario delegato è autorizzato ad eseguire in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia e sulla base di un programma, per quanto attiene gli interventi di cui alle seguenti lettere b) e d), da approvarsi con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti, i servizi concernenti:

  • a)  la manutenzione ordinaria e straordinaria e la custodia degli autoveicoli destinati ai servizi disciplinati dalla presente legge;
  • b)  gli acquisti di attrezzature mobili e macchinari diversi, occorrenti al funzionamento dei predetti servizi;
  • c)  gli acquisti di carburante, lubrificante e altri beni necessari per il funzionamento degli autoveicoli, nei casi previsti dalla presente legge;
  • d)  ogni altro acquisto di beni, attinenti ai servizi di trasporto contemplati nella presente legge.

(2) Il competente Ufficio provinciale è altresì autorizzato con le procedure e le modalità di cui al comma 1 a stipulare contratti di assicurazione di cui all'articolo 10, comma 2.

(3) I contratti di locazione degli autoveicoli di cui ai precedenti articoli 10, 17 e 19 vengono conclusi dagli agenti di cui al precedente articolo 11 o dal funzionario di cui al primo comma del presente articolo. 20)

20)
L'art. 21 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 16 maggio 1980, n. 14, e successivamente modificato dall'art. 28 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 22-23.   21)

21)
Abrogati dall'art. 6 della L.P. 16 maggio 1980, n. 14.

Art. 24-25.   22)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

22)
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