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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 461)
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1976, n. 51.

Art. 5

(1) La Giunta provinciale può alienare dei beni di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza rispetto ai richiedenti di cui alle lettere c), d) ed e) del secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale suddetta, a persone che dimostrino di essere state anteriormente proprietarie di un bene immobile già rilevato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie in base al R.D. L. 13 dicembre 1939, n. 1888, e che abbiano la residenza in un comune della provincia di Bolzano.

(2) Il titolo di preferenza concesso agli stessi, in caso di loro decesso, può essere fatto valere dai discendenti in linea retta o dal coniuge superstite.

(3) Per la presentazione delle domande vale il termine di cui all'articolo 3 della presente legge.