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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 461)
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1976, n. 51.

Art. 4

(1) La Giunta provinciale, d'intesa con il richiedente, può alienare allo stesso un bene non indicato nella domanda e comunque compreso nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, qualora il richiedente stesso possa dimostrare il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge precitata e qualora per il bene originariamente richiesto siano pervenute più di una domanda da parte di aventi diritto ai sensi della lettera b) del predetto articolo.