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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 461)
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1976, n. 51.

Art. 10

(1) In caso di alienazione, anche parziale, entro 10 anni dall'acquisto da parte di chi ha acquistato la proprietà di un bene immobile a norma della presente legge e della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, la Provincia ha il diritto di riscattare il bene stesso al prezzo a suo tempo corrisposto alla medesima, maggiorato del valore delle eventuali migliorie o addizioni apportate al bene sulla base della stima della direzione tecnica provinciale o di un perito nominato dal presidente del tribunale di Bolzano, nonché degli interessi legali.

(2) Tale diritto di riscatto viene espressamente richiamato nel relativo contratto di compravendita e ne viene fatta annotazione nel libro fondiario ad istanza del Presidente della giunta provinciale,

(3) Il proprietario del bene che intende alienarlo deve darne notizia al Presidente della giunta provinciale mediante apposito atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario.

(4) La Giunta provinciale può esercitare il diritto di riscatto a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica.

(5) Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione delle norme contenute nel presente articolo.