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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 371)
Servizio di salute mentale

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 11/1977

1)

Pubblicata nel B.U. 21 settembre 1976, n. 41.

Art. 1 (Servizio di salute mentale)

(1) In attesa dell'istituzione del Servizio sanitario provinciale e delle unità sanitarie locali è istituito il Servizio di salute mentale della provincia di Bolzano.

(2) Il servizio è attuato, nell'ambito della Ripartizione provinciale competente per l'assistenza psichiatrica, da équipes interprofessionali, alle quali sono affidati i compiti di tutela e di promozione della salute mentale della popolazione del territorio, senza distinzione di età o di categorie nosologiche.

Art. 2 (Suddivisione del territorio fra le équipes)

(1) Le équipes operano su settori territoriali, la cui delimitazione sarà stabilita provvisoriamente con il regolamento di esecuzione della presente legge.

(2) Allorchè saranno costituite le unità sanitarie locali, la delimitazione dei settori coinciderà con quella delle unità sanitarie locali e il servizio istituito con il precedente articolo sarà integrato in quelli delle dette unità.

(3) La costituzione delle singole équipes sarà effettuata con criteri di gradualità; più settori territoriali possono essere affidati ad un'unica équipe.

Art. 3 (Compiti delle équipes)  delibera sentenza

(1) I compiti delle équipes psichiatriche sono quelli di fornire a tutta la popolazione l'assistenza medico-sociale nei momenti della prevenzione, della cura e della riabilitazione. In particolare esse:

  • a)  promuovono la prevenzione della malattia mentale e del disadattamento sociale, anche in collaborazione con le comunità e le istituzioni sociali e con i gruppi interessati allo studio ed alla ricerca delle cause patogene, fornendo consulenza e appoggio tecnico;
  • b)  curano i pazienti ambulatoriamente, a domicilio, nelle strutture intermedie (assistenziali o riabilitative) pertinenti al settore;
  • c)  sviluppano al massimo l' assistenza del malato in strutture aperte, evitandone il più possibile il distacco dall'ambiente familiare, di lavoro e comunitario;
  • d)  propongono, eventualmente, i ricoveri nelle varie strutture ospedaliere 2);
  • e)  ricercano e stimolano la collaborazione di tutta la comunità locale, al fine di combattere l' emarginazione del malato mentale e di utilizzare tutte le risorse per il suo reinserimento sociale;
  • f)  collaborano, altresì, con le istituzioni di ricovero di ogni tipo, nel caso in cui gli ospiti di queste necessitino di un temporaneo trattamento di natura psichiatrica;
  • g)  cureranno direttamente i malati ricoverati nelle strutture pertinenti ai rispettivi territori, in attuazione del principio della continuità terapeutica 2).
massimeDelibera N. 464 del 21.02.2000 - Direttiva concernente l'organizzazione di soggiorni climatici per persone con determinate patologie
2)

Le lettere d) e g) sono state modificate dell'art. 1 della L.P. 2 agosto 1978, n. 40.

Art. 4 (Strutture affidate alle équipes)

(1) Ad ogni équipe, nell'ambito del rispettivo settore territoriale, è affidata la gestione tecnica di un centro di salute mentale.

(2) Questo è costituito dal dispensario di igiene mentale, dalle altre istituzioni aperte con esso collegate e dalle strutture ospedaliere attuali o in futuro realizzate.

(3) Le strutture aperte devono essere relative ai bisogni particolari di ogni singolo settore, agili e adattabili alle trasformazioni del servizio.

(4) Esse possono consistere in piccoli focolari e in strutture per l'assistenza diurna o notturna, per il lavoro protetto o per altri fini analoghi.

Art. 5 (Composizione delle équipes)

(1) Ciascuna équipe è composta da:

  • a)  due medici di cui almeno uno specializzato in psichiatria;
  • b)  uno psicologo;
  • c)  assistenti sociali;
  • d)  infermieri psichiatrici.

(2) L' équipe è diretta dallo psichiatra primario o da altro medico psichiatra incaricato delle funzioni di primario.

(3) I medici e gli psicologi prestano il servizio secondo orari stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20.

(4) In caso di necessità, il personale delle singole équipes deve prestare servizio in settori territoriali diversi.

(5) Il regolamento di esecuzione, da emettersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà il funzionamento delle équipes.

Art. 6-23.   3)

3)

Omissis.

Tabella A-B-C 4)

4)

Il ruolo speciale del servizio di salute mentale è stato soppresso con l'art. 27 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

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