Pubblicata nel B.U. 21 settembre 1976, n. 41.
(1) Ad ogni équipe, nell'ambito del rispettivo settore territoriale, è affidata la gestione tecnica di un centro di salute mentale.
(2) Questo è costituito dal dispensario di igiene mentale, dalle altre istituzioni aperte con esso collegate e dalle strutture ospedaliere attuali o in futuro realizzate.
(3) Le strutture aperte devono essere relative ai bisogni particolari di ogni singolo settore, agili e adattabili alle trasformazioni del servizio.
(4) Esse possono consistere in piccoli focolari e in strutture per l'assistenza diurna o notturna, per il lavoro protetto o per altri fini analoghi.