Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.
(1) A favore del personale assunto in base agli articoli 67, 68 e 69 viene computato, per la determinazione dell'indennità di buona uscita ai sensi dell'articolo 54, anche il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge. Dal computo sono esclusi i periodi per i quali l'interessato abbia già fruito di tale o analoga indennità. Dall'indennità di buona uscita così determinata viene dedotto il complessivo premio di servizio corrisposto dall'INADEL e riferentesi al servizio riconosciuto al fine della carriera.
(2) Per la determinazione dell'indennità di cui al precedente comma, il servizio non riconosciuto interamente al fine dello sviluppo della carriera viene computato per intero.
(3) Nei confronti del personale assunto in base all'articolo 66, la Provincia integrerà, fino alla misura prevista dall'articolo 54, l'indennità di buona uscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Statale (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze.