(1) Per la copertura delle spese correnti dell'istituto derivanti dall'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale provvede a stanziare nel bilancio di previsione un importo annuo non inferiore a lire 30 milioni.
(2) I fondi stanziati nel bilancio e non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini di cui all'art 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1964, n. 624)