(1) Entro il 31 marzo il tesoriere deve presentare alla ragioneria generale della provincia il conto delle riscossioni e dei pagamenti nell'esercizio scaduto il 31 dicembre e nel corso dell'esercizio suppletivo.
(2) La ragioneria generale, accertata la concordanza con le scritture della Provincia, entro il 31 maggio trasmette il conto del tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, dopo avervi apposto il visto di concordanza.