In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 13

(1) Il direttore dei lavori è tenuto a presentare all'amministratore per ogni progetto ultimato:

  1. la relazione finale;
  2. il libretto delle misure;
  3. lo stato finale dei lavori.

(2) La relazione finale redatta dal direttore dei lavori esporrà la condotta dei lavori eseguiti, nonché i dati significativi di importanza tecnica.

(3) Lo stato finale dei lavori riassumerà le quantità eseguite ed i relativi costi unitari.

(4) Qualora nel periodo compreso fra l'inizio dei lavori e l'emissione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione siano avvenuti danni di forza maggiore ai lavori eseguiti, il direttore dei lavori determina l'entità dei relativi danni con apposito verbale indicando le loro cause e conseguenze. Dette circostanze sono soggette alla conferma dell'amministratore e le spese sostenute per le opere danneggiate non vengono più sottoposte a collaudo.20)

20)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11.