In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 12

(1) Dopo l'ultimazione dei lavori previsti dal progetto, l'amministratore presenta all'Assessore la contabilità finale per il collaudo. L'Assessore, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, nomina il collaudatore fissando un termine per la presentazione del certificato di collaudo.

(2) Il collaudatore che viene scelto tra il personale, competente in materia, provinciale, regionale o statale, anche se collocato a riposo, o fra liberi professionisti iscritti negli appositi albi, oltre che provvedere all'operazione del collaudo, verifica anche le eventuali variazioni qualitative o quantitative apportate al progetto.

(3)18)

(4) L'atto di collaudo deve essere corredato da una relazione sull'efficienza delle opere e sulla situazione idrogeologica nelle immediate vicinanze.19)

(5) L'atto di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, nonché il verbale di forza maggiore di cui all'articolo 13, costituiscono titolo di regolarità amministrativa per le somme gestite nell'ambito dell'azienda.19)

(6) La normativa di cui al presente articolo si applica altresì a tutti i progetti non collaudati per i quali la Giunta provinciale non abbia ancora provveduto alla nomina del collaudatore.

18)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
19)
I commi 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 2 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11.