In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 11

(1) Nel caso si rendessero necessari i lavori di cui all'articolo 8 della presente legge, in circostanze di somma urgenza nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione, un funzionario dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo compilerà un verbale in cui descriverà in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze, nonché i modi per ripararli e approssimativamente l'importo necessario.

(2) L'amministratore, previa autorizzazione dell'Assessore competente, dispone l'inizio e le modalità dei lavori.

(3) Qualora un'opera iniziata d'urgenza non venisse approvata nella successiva seduta della Giunta provinciale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi. In tal caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese sostenute per la parte eseguita.

(4) Gli interventi e le opere di cui al primo comma del presente articolo possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.

(5) Gli interventi preventivi devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante.17)

17)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.