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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 10

(1) Per l'esecuzione delle opere previste dai singoli progetti e nei limiti delle spese stanziate l'amministratore dell'Azienda:

  1. si avvale del personale impiegatizio dell'amministrazione nel numero proporzionato alle esigenze e del ruolo organico del personale operaio dell'amministrazione messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale;
  2. assume personale operaio con contratto di diritto privato, secondo le norme e il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini o, per i lavori di forestazione di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, lavoratori agricoli prescindendo da quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22;16)
  3. può stipulare, nell'esercizio delle sue funzioni, convenzioni e costituire rapporti impegnando l'Amministrazione provinciale.

(2) In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione all'amministratore.

(3) Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dall'amministratore nella relazione finale.

16)
La lettera b) è stata integrata dall'art. 8 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.