(1) La Giunta provinciale determinerà con propria deliberazione i canoni da applicare per le concessioni attinenti al demanio idrico secondo procedure e norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.
(2) La Giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione aggiornamenti periodici dei canoni stessi.
(3) Le infrastrutture agrarie e forestali sono esenti dal canone, ai sensi dell'articolo 200 del T.U. per la finanza locale R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.