(1) I proprietari frontisti hanno il diritto di munire le proprie sponde di opere che non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento al loro libero deflusso, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in genere ai diritti di terzi.
(2) Tali opere devono essere sottoposte all'approvazione dell'Azienda previa presentazione di regolare progetto, quando si tratta di opere che interessino il regime del corso d'acqua e quando si tratta di costruire muri d'argine.