(1)27)
(2) I terreni appartenenti al demanio idrico provinciale e non più utilizzabili ai fini idraulici e che non sono di interesse naturalistico o paesaggistico, sono sdemanializzati su richiesta dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del direttore della Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura. Tale parere viene espresso in ordine agli eventuali valori naturalistici ed ambientali dei terreni in questione, ad esclusione delle aree già destinate urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi, o per opere ed impianti di interesse pubblico. La Giunta provinciale, qualora riconosca apprezzabili detti valori, può affidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2la gestione di detti terreni all'assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio e della natura.28)
(3) Tale decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(4) Il Presidente della giunta provinciale provvederà a richiedere le necessarie variazioni nel libro fondiario.