(1) È fatto divieto di depositare ed abbandonare materiale di qualsiasi specie sui terreni demaniali (demanio idrico provinciale) sia nell'alveo che sulle sponde, salva la richiesta di autorizzazione fatta all'Amministrazione provinciale.
(2) Il divieto di cui al precedente comma è esteso altresì ai terreni non demaniali circostanti per una fascia di metri 5, fatte salve le esigenze agricolo-forestali.
(3) L'edificazione è vietata a distanza minore di 10 metri dal limite del demanio idrico. Con riguardo ad esigenze di difesa del suolo o urbanistiche nei piani urbanistici, può essere stabilita anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, una distanza maggiore o minore, previo parere favorevole in sede di esame della commissione urbanistica provinciale da parte del rappresentante dell'Azienda.
(4) Per le derivazioni dei corsi d'acqua ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche e integrazioni, si può prescindere dalle distanze minime di cui ai commi precedenti.24)
(5) Nella fascia di rispetto di cui al terzo comma è consentita, previa autorizzazione dell'assessore competente, la riduzione della distanza minima prescritta, nel caso di ricostruzione e/o ampliamento di costruzioni esistenti.25)
(6) In caso di argini utilizzabili per strade pubbliche e private, su domanda delle amministrazioni o delle persone interessate, l'assessore competente può autorizzare la costruzione e l'uso delle stesse.26)