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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 6

(1) La gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore nominato dalla Giunta provinciale, tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica con qualifica non inferiore ad ispettore capo.

(2) All'amministratore sono affidati i seguenti compiti:

  1. dirigere il personale dell'amministrazione destinato in servizio presso l'Azienda, nonché il personale assunto per l'esecuzione in economia delle singole opere;
  2. predisporre il programma dei lavori da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, relativi ai disposti di cui agli articoli 1, 2 e 5, provvedere alla redazione dei progetti, alla stipulazione di contratti di concessione e di piccole licenze, in base alle disposizioni della presente legge; 7)
  3. eseguire in economia, con i fondi messi a disposizione, le opere previste dai progetti di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge, nonché tutti i servizi e acquisti che il funzionamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo richiede e che vengono fissati di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale all'atto dell'autorizzazione di spesa; possono pure eseguirsi in economia, ai sensi dell'articolo 66 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, gli studi e i rilevamenti per la compilazione dei progetti e la redazione dei progetti stessi, nonché i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche e sul demanio idrico o delle rispettive ordinanze; 8)
  4. provvedere alla direzione dei lavori di sistemazione appaltati dall'Amministrazione provinciale;
  5. pronunciarsi in ordine alle domande di concessione, di cui all'articolo 21 della presente legge;
  6. vigilare l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui alle lettere c) e d);
  7. amministrare i beni demaniali compresi nella circoscrizione dell'Azienda, curando l'aggiornamento dei registri di consistenza.

(3) L'amministratore si avvale della collaborazione del personale dipendente oppure, per gli adempimenti di cui alla lettera d), di tecnici laureati liberi professionisti, su delibera della Giunta provinciale. In particolare l'amministratore nomina fra il personale del ruolo speciale dei servizi forestali della carriera direttiva e della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a geometra principale, il funzionario preposto alla direzione dei lavori.9)

(4) Qualora particolari esigenze del servizio lo richiedessero, la direzione dei lavori potrà essere affidata, previa delibera della Giunta provinciale, ad un tecnico libero professionista, laureato in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica, riservando in ogni caso all'amministratore il maneggio del denaro.

7)
La lettera b) è stata modificata dall'art. 8 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
8)
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 5 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente modificato dall'art. 8 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
9)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.