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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 4

(1) All'amministratore dell'Azienda vengono demandate le attribuzioni già affidate agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile, ai sensi del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e quelle di cui agli articoli dal 64 al 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(2) Spetta all'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo predisporre in tempo utile il piano e il programma annuale dei lavori e delle opere di cui all'articolo 8 della presente legge; il piano ed il programma sono da sottoporre alla Giunta provinciale per l'approvazione anche in vista dell'intesa ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.5)

(3) Nell'ambito del programma annuale dei lavori approvato dalla Giunta provinciale, l'Assessore competente autorizza l'esecuzione dei lavori riferibili ai singoli progetti con decreto, impegnando contemporaneamente la spesa prevista.5)

(4) Fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 11 della presente legge, resta la facoltà di integrare o modificare compatibilmente con l'intesa di cui al secondo comma il programma annuale per adeguarlo alle sopravvenute necessità sistematorie; in tal caso le modifiche e le integrazioni, predisposte dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, vengono deliberate, su proposta dell'Assessore competente, dalla Giunta provinciale con singoli e motivati provvedimenti.5)

5)
Sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.