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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 351)
Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.

Art. 2

(1) Se non disposto diversamente nella presente legge o in altre leggi provinciali, le attribuzioni in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di polizia idraulica nell'ambito delle competenze trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano sinora svolte dall'ingegnere capo del Genio Civile, dal prefetto o dal magistrato alle acque, sono esercitate dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Al demanio idrico trasferito in base al decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, si applica la normativa di cui alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49.

(2) Le norme attinenti alla polizia idraulica si applicano comunque a tutte le opere e strutture realizzate per il conseguimento delle finalità perseguite dall'articolo 8, indipendentemente dalle risultanze catastali o tavolari o dall'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche.3)

3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.