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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37

Art. 4  delibera sentenza

(1) Nell'ipotesi in cui le opere di prevenzione - quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità - e di pronto soccorso siano eseguite a cura del Comune, la Giunta provinciale assegna un sussidio sulla base di una relazione a firma del sindaco, contenente la descrizione della situazione di pericolo o dell'evento calamitoso verificatosi, degli interventi necessari, la spesa presunta e l'ammontare del sussidio richiesto.

(2) Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, la Giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Sulla scorta di un documentato rendiconto del comune, la ripartizione provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile dispone la liquidazione del sussidio nei limiti dell'ammontare deliberato dalla Giunta provinciale.7)

(3) Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al primo comma sia eseguita dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, la Giunta provinciale - assegnando il sussidio al comune - può deliberare la diretta corresponsione del sussidio sul conto dell'azienda speciale di cui sopra. Ove, in sede di liquidazione, l'importo dei lavori contabilizzati ed accertati risulti inferiore alla somma già corrisposta, l'azienda speciale è tenuta alla restituzione della differenza.8)

massimeDelibera 24 gennaio 2005, n. 102 - Criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità (modificata con delibera n. 1135 del 10.04.2007, delibera n. 2422 del 05.01.2009, delibera n. 357 del 14.03.2011e delibera n. 1934 del 27.12.2012)
7)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 gennaio 1978, n. 8, e dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
8)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29