Pubblicata nel B.U. 15 luglio 1975, n. 35.
(1) Gli oneri finanziari per i provvedimenti da adottarsi ai sensi delle lettere a), b), g), h), i), l) ed m) del precedente articolo 5 sono a carico della Provincia autonoma, mentre quelli relativi alla lettera c) sono sopportati da chi effettua lo scarico. Le opere e gli interventi previsti nei relativi progetti approvati dalla Giunta provinciale comportano la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.
(2) La misura dell'indennità di espropriazione da corrispondersi per la realizzazione dei progetti, di cui al precedente comma, è determinata ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.