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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 291)
Norme per la tutela dei bacini d'acqua

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1)

Pubblicata nel B.U. 15 luglio 1975, n. 35.

Art. 5 (Provvedimenti particolari)

(1) Al fine di salvaguardare le caratteristiche biologico-ambientali dei bacini d'acqua e delle eventuali aree contigue, sottoposti a vincolo di tutela specifica ai sensi del precedente articolo 2, con decreto del Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della IV sezione di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, possono essere adottati i seguenti ulteriori provvedimenti:

  1. la regolamentazione di uno o più affluenti e/o defluenti naturali del bacino d'acqua;
  2. la realizzazione di affluenti artificiali ove le condizioni di ricambio del bacino d'acqua lo richiedano;
  3. l'eliminazione degli scarichi di acqua di rifiuto esistenti, nonché la realizzazione di opere da eseguirsi in sostituzione degli stessi;
  4. la limitazione o il divieto di circolazione all'interno del bacino con natanti di qualsiasi genere;
  5. la limitazione o il divieto di balneazione;
  6. la limitazione o il divieto d'accesso ai veicoli a motore ad eccezione di quelli ad uso agricolo nell'area contigua o in parte di essa;
  7. l'eventuale escavazione o bonifica del fondo con i metodi ritenuti più idonei;
  8. la riduzione della vegetazione rivierasca e semisommersa;
  9. l'introduzione nel bacino d'acqua di specie animali umivori ed erbivori;
  10. l'ossidazione artificiale delle acque;
  11. qualsiasi intervento chimico inteso a ridurre l'eutrofizzazione e la flora algina.

(2) I provvedimenti di cui al comma precedente vengono sottoposti al parere della IV sezione, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, dopo aver sentito il Comune territorialmente interessato, il quale si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni, superato il quale si prescinde dalle osservazioni del Comune stesso.

(3) Il Presidente della giunta provinciale, con suo decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito l'Assessore cui è affidata la materia della caccia e della pesca, può limitare o vietare l'esercizio della caccia e della pesca nei settori di territorio sottoposti a vincolo di tutela specifica.

(4) In tal caso le proposte possono essere avviate anche dall'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma.

(5) È soggetto ad autorizzazione un eventuale prelievo d'acqua dal bacino sottoposto a vincolo di tutela, in quanto la relativa utilizzazione non sia disciplinata da particolari concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere inoltrata all'ufficio tutela risorse naturali della Provincia autonoma.

(6) Il provvedimento viene adottato dall'Assessore cui è affidata la tutela dell'ambiente, su conforme parere della IV sezione, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, e comunicato all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Avverso la mancata autorizzazione della richiesta è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione alla Giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni.

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