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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 271)
Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 8 (Concessione del contributo Anticipazioni)

(1) Preso atto della deliberazione adottata dell'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'articolo 6, l'Assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50% del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

(2) Il residuo 50% a saldo del contributo provinciale è liquidato, parimenti con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

(3) Qualora un Comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Provincia con il fondo di cui all'articolo 3 per mancanza di progetti approvati o per altra cirostanza, la Giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro Comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

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