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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 271)
Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 5 (Opere necessarie ed urgenti)

(1) La rimanente quota del 25 per cento del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere che, prescindendo dai criteri di suddivisione di cui all'articolo 3, sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie ed urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del Comune.10)

(2) Con questa quota del fondo è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dell'articolo 3, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alla reale entità dei bisogni.11)

10)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, e successivamente sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

11)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 marzo 1991, n. 7. Vedi l'art. 6 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, integrato dall'art. 20 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e così modificato dall'art. 25 della L.P. 10 giugno 2008, n. 4:

Art. 6 (Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali intercomunali)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni o alle comunità comprensoriali, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, contributi per la realizzazione di piste ciclabili intercomunali, fino al sessanta per cento della spesa ammessa.

(2) Per le finalità indicate al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

(3) La gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali competono alla relativa comunità comprensoriale e al Comune di Bolzano per i rispettivi territori. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall'accordo sulla finanza locale.

(4) Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare le comunità comprensoriali e il Comune di Bolzano ad avvalersi del Servizio Strade provinciale per la manutenzione, a condizione che il Comune di Bolzano o la relativa comunità comprensoriale si assuma le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il Comune di Bolzano o la comunità comprensoriale rimborsa alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

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