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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 151)
Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali

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1)

Pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1975, n. 10.

Art. 12

(1) Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

(2) Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario corrente possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi e comunque entro i limiti stabiliti dall'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato. 7)

(3) Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

7)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 11 della L.P. 14 gennaio 1976, n. 3.