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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 151)
Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali

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1)

Pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1975, n. 10.

Art. 1

(1) Onde consentire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo attraverso un processo di concentrazione e di integrazione delle attività commerciali e dei servizi paracommerciali in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese e/o a concedere contributi per l'acquisto, la progettazione e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di imprese commerciali all'ingrosso, piazzali e stands per l'esercizio del commercio ambulante ed altre attrezzature comunitarie di carattere paracommerciale. 2)

(2) La Giunta provinciale è autorizzata altresì a sostenere spese in forma diretta, o tramite terzi in base ad apposita convenzione, e/o a concedere contributi per l'acquisto, la progettazione e la realizzazione di strutture commerciali e paracommerciali quali centri fieristici, centri servizi, centri doganali, centri polifunzionali ad uso anche commerciale e paracommerciale. 3)

(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare anticipazioni in corso d'opera, in una o più soluzioni, fino al 50 % dell'ammontare della spesa prevista. 3)

2)

Modificato dall'art. 6 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 48.

3)

I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 5 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.