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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 371)
Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Art. 1

(1) Per l'elaborazione di studi e progetti diretti allo sviluppo ed al miglioramento dei trasporti e comunicazioni di interesse provinciale, l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali, liberi professionisti o altri esperti nel settore.

(2) Per i fini di cui al precedente comma, l'Amministrazione provinciale può concedere agli enti locali o loro consorzi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

(3) La Giunta provinciale può inoltre, su proposta del competente assessore provinciale, assumere iniziative e promuovere interventi destinati alla promozione ed allo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni.3)

3)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 2

(1) Gli incarichi di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono disposti con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dei trasporti. Le clausole contrattuali inerenti al rapporto di prestazione sono contenute in apposito disciplinare, che forma parte integrante del provvedimento di conferimento dell'incarico.

(2) Le domande di contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 devono essere presentate dagli enti interessati alla Giunta provinciale, corredate da una relazione, dal preventivo di spesa e dalla deliberazione di autorizzazione dell'organo competente per la presentazione della domanda e per il conferimento dell'incarico. La concessione del relativo contributo è disposta con delibera della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti, sentito l'ufficio trasporti sull'iniziativa.

Art. 3

(1) La liquidazione delle spese per studi e progetti di cui al primo comma dell'articolo 1 può essere disposta o in unica soluzione a incarico eseguito ed a seguito di avvenuta presentazione della relativa documentazione o nel corso dell'incarico in misura proporzionale alle prestazioni svolte ed alla documentazione presentata. Per la determinazione delle spese, l'ufficio trasporti esprime un parere sulla documentazione presentata, sentito, quando necessario, l'ufficio tecnico della Provincia, ed accerta la conformità dei preventivi presentati e dei disciplinari con le risultanze delle prestazioni.

(2) La liquidazione del contributo di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è disposta in unica soluzione, a presentazione da parte del beneficiario della delibera di approvazione del progetto e di liquidazione delle spese di progettazione.

Art. 4 (Sicurezza e regolarità dei servizi pubblici)

(1) In materia di sicurezza e di regolarità dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Le funzioni attribuite ad organi centrali dello Stato sono esercitate dalla Giunta provinciale; quelle attribuite ad organi od uffici periferici dello Stato sono esercitate dalla Ripartizione Mobilità. 4)

4)
L'art. 4 è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e poi dall'art. 25, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 5 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Traffico e trasporti è istituita la Commissione provinciale d'esame prevista dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 26 del 29 aprile 1996 per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, composta da:

  1. un funzionario della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, che la presiede;
  2. cinque funzionari scelti tra i funzionari della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;
  3. un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

(2) La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni.

(3) Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso in opposizione. 5)

5)
L'articolo 5 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, composta da:

  1. un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;
  2. un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;
  3. un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;
  4. un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche o discipline economico-aziendali alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;
  5. tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori.6)

(2) La commissione resta in carica per la durata di cinque anni.7)

6)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 febbraio 2011, n. 5.
7)
L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, successivamente sostituito dall'art. 24 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 6/bis (Esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada)

(1) La Giunta provinciale può con propria delibera istituire una tariffa per l’iscrizione all’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di merci e persone su strada, che ammonti da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 150,00 euro. 8)

8)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 25, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 7 (Contributi per l'incremento del trasporto intermodale)  delibera sentenza

(1) Allo scopo di incentivare il trasporto intermodale favorendo l'ottimizzazione delle operazioni di carico e scarico svolte nei centri intermodali, la Provincia autonoma di Bolzano concede contributi alle società di gestione per le attività di movimentazione nelle aree destinate a tale scopo e promuove le iniziative rivolte all'incremento del trasporto intermodale e a favorire il passaggio del trasporto dalla gomma alla rotaia nonché altre forme di trasporto a minore impatto ambientale, concedendo finanziamenti a società di gestione delle attività di carico e scarico di merci da vettori su gomma a vettori su rotaie e viceversa, purché sia garantita la partecipazione al capitale in tali società di gestione a soggetti privati nella misura minima del 30 per cento.9)10)

massimeDelibera N. 1245 del 23.04.2001 - Approvazione dei criteri in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato
9)
L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.
10)
La Commissione Europea con nota SG(2000)D/109423 dd. 20.12.2000 ha comunicato la decisione di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto introdotto con gli articoli 7 e 8, comma 1, lettera a) che sono, pertanto, operativi a decorrere dal 27.2.2001, data in cui ne è stata data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8 (Spese finanziabili e modalità)

(1) I finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 7 possono essere concessi:

  1. a favore di imprese di gestione, per le seguenti spese:
    1. investimenti per materiali e mezzi per il trasporto intermodale;
    2. investimenti in attrezzature di trasbordo per i diversi modi di trasporto;
    3. investimenti in programmi software e nell'hardware necessari all'attività;
    4. spese per infrastrutture e per bonifica dell'area destinata allo svolgimento dell'attività intermodale;
    5. studi per la gestione dello scalo intermodale ed altri studi atti a verificare e migliorare i flussi di trasporto intermodale;
    6. corsi di formazione a favore del personale dello scalo intermodale, aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze tecniche e gestionali;
  2. 11)

(2) I contributi per le spese di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) sono concessi nella misura massima del 30 per cento, elevabile fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i numeri 4), 5) e 6).11)

(3)12)

(4)

(5)11)

11)
L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8; il comma 1, lettera b) e il comma 5 sono stati abrogati e il comma 2 è stato modificato dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
12)
I commi 3 e 4 dell 'art. 8 sono stati abrogati dall'art. 12, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 9  delibera sentenza

(1) Ai fini della compensazione dei costi esterni non pagati dalle diverse modalità di trasporto, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige può concedere aiuti in conformità con le norme dell'Unione europea a sostegno della gestione del trasporto combinato, ivi incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia. I relativi servizi di trazione ferroviaria necessari al trasporto combinato dovranno essere assegnati mediante gara. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale saranno emanati i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

(2) Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione Europea.13)

massimeDelibera N. 2830 del 27.08.2001 - Approvazione dei criteri in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato
13)
L'art. 9 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e successivamente sostituito dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 10 (Promozione e sviluppo di infrastrutture e servizi)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale, al fine di sviluppare e migliorare infrastrutture e servizi che garantiscano il collegamento e i trasporti verso il territorio nazionale ed estero e la riduzione del traffico autostradale, può concedere aiuti e contributi ai soggetti giuridici operanti nei relativi settori del trasporto.14)

(2) Gli aiuti e i contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo ammissibile dalla normativa europea.

(3) Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.15)

massimeDelibera N. 4739 del 28.12.2007 - Criteri per la concessione di contributi a sensi dell'articolo 10 della L.P. 37/1974
14)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostiuito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
15)
L'art. 10 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

11 (Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)

(1) La gestione dell'aeroporto civile di Bolzano è affidata ad una società di capitali, individuata in conformità alle leggi vigenti.

(2) La società di gestione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia.

(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione. Con il medesimo regolamento sono anche disciplinati i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze.16)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

16)
L'art. 11 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
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