In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 261)2)
Asili nido

1)
Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.
2)
Vedi l'art. 20, comma 2, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 1   delibera sentenza

(1) La Provincia assegna ai comuni e ai consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei limiti del fondo assegnato dallo Stato alla Provincia stessa.

(2) L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente viene determinato con deliberazione della Giunta provinciale prescindendo dai limiti di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.3)

massimeDelibera 9 dicembre 1996, n. 6048 - Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 "Asili nido" (modificata con delibera n. 1080 del 16.09.2014)
3)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 1978, n. 45.

Art. 2 - 34)

4)
Abrogati dall'art. 37 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 3/bis (Determinazione dei contributi)

(1) Gli stanziamenti provinciali relativi alla gestione degli asili nido saranno ripartiti annualmente tra i comuni gestori con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 5.

(2) L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.5)

5)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 4, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8; vedi anche l'art. 39 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:

Art. 39

(1) Le nuove modalità di determinazione dei contributi introdotte dall'articolo 3/bis, comma 2, della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, si applicano per i contributi concessi a decorrere dall'anno 1997.

Art. 4 - 104)

4)
Abrogati dall'art. 37 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 11

(1) L'asilo nido è un servizio sociale per la realizzazione delle finalità indicate negli articoli 1 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 12

(1) L'asilo nido è aperto a tutti i bambini fino a tre anni secondo i criteri di ammissione di cui al successivo articolo 13.

(2) La fissazione di tali criteri sarà resa necessaria fino a quando la disponibilità di posti all'interno degli asili risulterà inferiore alle richieste.

Art. 13

(1) Il regolamento comunale o consorziale, deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, determina i criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo nido.

(2) Tali criteri dovranno tenere conto dei seguenti elementi: condizioni lavorative dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere il bambino, stati di malattia o di inabilità dei familiari, numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi, esistenza di problemi di ordine medico e psicologico nel bambino o nella famiglia e di ogni altro elemento utile a valutare le esigenze della famiglia.

Art. 14

(1) La localizzazione dell'asilo nido deve assicurare l'integrazione di tale struttura nel quartiere o nel nucleo abitato. Esso dovrà essere ubicato oltre che in apposite aree, in complessi scolastici con particolare riferimento alle scuole materne ed in edifici adatti allo scopo, rispettando comunque le norme igieniche, che saranno successivamente fissate dal regolamento di cui all'articolo 27.

Art. 15

(1) La distribuzione degli spazi all'interno degli asili nido deve consentire un facile adeguamento di questi al variare dell'ampiezza delle classi di età della popolazione infantile assistita ed alla introduzione di nuovi metodi educativi.

Art. 16

(1) La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti-bambino.

(2) Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma, potranno costruirsi micro-nidi come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

(3)6)

6)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 9 aprile 1996, n. 8.

Art. 17

(1) L'asilo nido rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi. L'orario dovrà comunque tenere conto delle necessità delle famiglie utenti.

Art. 18

(1) La vigilanza igienica e sanitaria, fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, è affidata all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

Art. 19

(1) Fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, l'assistenza sanitaria e pediatrica è assicurata dagli enti gestori, i quali provvedono a garantire anche gli interventi di carattere psico-pedagogico.

(2) Il controllo sanitario dovrà essere giornaliero ed effettuato in assenza del medico da un'assistente sanitaria visitatrice o da altro personale sanitario ausiliario del comune.

(3) Tali interventi saranno realizzati in collaborazione con gli operatori dell'asilo nido.

Art. 20

(1) L'amministrazione dell'asilo nido è attuata dal comune o dal consorzio di comuni nelle forme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi provinciali.

Art. 21

(1) La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un comitato di gestione nominato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto da almeno:

  1. una rappresentanza del Consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, con adeguata presenza della minoranza, eletta con preferenza in seno agli stessi organi;
  2. una rappresentanza delle famiglie eletta dall'assemblea degli utenti;
  3. una rappresentanza del personale addetto all'asilo nido.

(2) Il regolamento comunale o consorziale determina il numero dei componenti del comitato.

(3) La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

Art. 22

(1) Il personale dell'asilo nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale ed è assunto con pubblico concorso.

(2) Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo.

(3) Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

(4) La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di un'addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore all'anno e non meno di un'addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore all'anno.

Art. 22/bis (Superamento consentito della capacità ricettiva per le iscrizioni)

(1) Il comune gestore del servizio di asilo nido può accettare un numero di iscrizioni di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura in misura massima del 15 per cento dei posti.

(2) In caso di presenza contemporanea di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura si deroga ai parametri minimi di cui al comma 4 dell’articolo 22, fermo restando che ogni singola sezione di asilo nido non potrà accogliere contemporaneamente più di due bambini oltre il limite di capacità ricettiva ordinaria della sezione.7)

7)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 23

(1) Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, puericultrice, assistente di istituto professionale per assistenti all'infanzia o di maestra d'asilo.

(2) La frequenza di corsi di preparazione e aggiornamento per operatori sociali negli asili nido costituisce titolo preferenziale per l'assunzione.

Art. 24

(1) La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo nido deve essere affidata dal comune o dal consorzio di comuni, sentito il comitato di gestione, a persona competente in servizio scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza di cui all'articolo precedente.

Art. 25

(1) La Provincia organizza corsi di preparazione ed aggiornamento per adeguare la formazione del personale operante negli asili nido.

(2) Con successivo provvedimento, la Provincia stabilisce i criteri relativi alla durata dei corsi, al numero minimo e massimo degli allievi, ai programmi ed alle norme fondamentali relative all'organizzazione dei corsi.

Art. 26

(1) La Giunta provinciale e per essa l'Assessorato competente esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili nido della provincia su proposta di un'apposita commissione tecnica.

Art. 27

(1) Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà in particolare le caratteristiche delle aree da destinare alle sedi degli asili nido e gli standards minimi di idoneità, nonché i compiti del comitato di gestione.8)

8)
Vedi D.P.G.P. 28 maggio 1976, n. 32.

Art. 28 (Norma transitoria)

(1) Limitatamente agli anni 1972, 1973, 1974 e 1975 gli allegati alle domande, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente.9)

9)
L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 giugno 1975, n. 24.

Art. 2910)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)
Omissis.
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