Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1973, n. 52.
(1) Le prestazioni economiche di base sono erogate per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali, per periodi limitati, ai cittadini che si trovino in situazioni di emergenza individuale o familiare con il fine di favorire il definitivo superamento di esse.
(2) Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione ed al riscaldamento. 9)
(3) Sono altresì prestazioni economiche di base quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita. 10)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 36 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.