Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1973, n. 52.
(1) Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emanerà un regolamento di esecuzione, sentito il parere della commissione di cui al precedente articolo 5.
(2) Il regolamento disciplinerà i modi ed i criteri di accertamento, di valutazione e di erogazione nelle singole fattispecie, nonché i parametri quantitativi delle prestazioni di base, tenuto conto dei bisogni fondamentali delle persone assistibili.