Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1973, n. 52.
(1) Con successiva legge provinciale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, saranno trasferiti agli enti di assistenza di base di cui all'articolo 2 l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le prestazioni di assistenza economica di base assimilabili a quelle di cui all'articolo 8, nonché i relativi fondi, già di competenza dell'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani. 13)
L'art. 8/quinquies è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.