Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Le organizzazioni di agricoltori che intendono avvalersi dei benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge, dovranno presentare domanda alla Giunta provinciale - Assessorato per l'agricoltura e foreste - entro il 31 ottobre di ogni anno.
(2) Alla medesima vanno allegati: