Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Per l'anno 1972 potranno beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le organizzazioni di agricoltori che ne faranno domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima allegando la documentazione prevista dall'articolo 6 riferita all'anno 1972.
(2) La liquidazione del contributo avverrà con le modalità e nei termini stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, la quale potrà disporre eventuali pagamenti in congrue anticipazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.